Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)
Art. 64 — Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale
Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla ((direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE)) secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 29 giugno 2011
