Art. 67 — Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE
La lettera a) del primo comma dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, gia' sostituita dall'articolo 2 del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' sostituita dalla seguente: "a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
