La lettera a) del primo comma dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, gia' sostituita dall'articolo 2 del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' sostituita dalla seguente: "a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art67 · fonte su Normattiva