Art. 28
[1]Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali
[3]Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purche' non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprieta', quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro o viceversa. L'autorizzazione di cui al comma precedente e' concessa dal Prefetto su istanza delle aziende interessate corredata:
- a)di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessita' per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;
- b)della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneita' dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva