Art. 19 — Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera)
In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo vigente dal 4 marzo 1994
