Art. 61Attivita' in regime di prestazione di servizi

E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica ((l'articolo 23, comma 1-bis)).

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art61 · fonte su Normattiva