Art. 61 — Attivita' in regime di prestazione di servizi
E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica ((l'articolo 23, comma 1-bis)).
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva