Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993
Art. 22 — Norme per l'informazione del consumatore
Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
- a)il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: " 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1";
- b)all'articolo 1, comma 4, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "e le norme di attuazione di cui al comma 2";
- c)il comma 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi";
- d)dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "ART. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento";
- e)il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1".
Testo vigente dal 4 marzo 1994
