Art. 21 — Albo dei mediatori di assicurazione
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e' sostituito dal seguente: "Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita' di agente di assicurazione".
Testo vigente dal 4 marzo 1994
