L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni;
  • b)prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
  • c)assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali;
  • d)disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' del prodotto.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art28 · fonte su Normattiva