Art. 27 — Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi)
Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente: "ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie".
Testo vigente dal 4 marzo 1994
