Art. 32 — Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari)
Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si fara' fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Testo vigente dal 4 marzo 1994
