Art. 40 — Valutazione di impatto ambientale. Procedimenti integrati
In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessita' di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese. Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzati, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalita' definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 4 marzo 1994
