L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)definire i parametri per individuare i titoli e le attivita' professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della direttiva stessa, nonche' i parametri che individuano una formazione regolamentata;
  • b)prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad attivita' non salariate, all'esercizio delle medesime attivita' a titolo subordinato;
  • c)per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione dell'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
  • d)nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo di tirocinio di adattamento;
  • e)indicare le attivita' professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attivita' consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art9 · fonte su Normattiva