titolo I — DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
- Art. 1 — (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
- Art. 2 — (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)
- Art. 3 — (Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86)
- Art. 4 — (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)
- Art. 5 — (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)
- Art. 6 — Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489)
- Art. 7 — Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
- Art. 8 — Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)