Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: " 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere".

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art3 · fonte su Normattiva