L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attivita' bancaria;
  • b)prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
  • c)attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del sistema bancario;
  • d)individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi puo' essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
  • e)prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonche' l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;
  • f)prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.

Testo vigente dal 10 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art23 · fonte su Normattiva