Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994
Art. 36 — Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di delega
L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE della Commissione sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
- b)prevedere precise modalita' per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
- c)prevedere idonee ed efficaci modalita' di vigilanza e di controllo.
Testo vigente dal 10 febbraio 1996
