All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la parte in cui modifica ed integra direttiva comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 18 ottobre 1977, n. 719, di recepimento della direttiva 73/23/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
  • b)apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici a pressione;
  • c)apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;
  • d)apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di recepimento della direttiva 89/686/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale;
  • e)apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva 90/384/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevedendo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare dall'obbligo di verificazione periodica;
  • f)apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di recepimento della direttiva 90/385/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Testo vigente dal 10 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art48 · fonte su Normattiva