Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994

Art. 49 — Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega

All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unita' da diporto come previsto dalla direttiva;
  • b)adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
  • c)adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;
  • d)adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;
  • e)adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.

Testo vigente dal 10 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art49 · fonte su Normattiva