Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994
Art. 50 — Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi: criteri di delega
Il Governo e' delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
- a)promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione delle norme che prevedono disparita' di trattamento tra diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parita' di condizioni di accesso per l'intero territorio nazionale;
- b)soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni, e adozione entro la stessa data delle pro- cedure per regolare il conseguente regime transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti;
- c)predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parita' di accesso alle aree da assegnare;
- d)armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone l'entita', le modalita' di corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle regioni;
- e)determinazione per l'intero territorio nazionale di proce- dure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicita' e trasparenza;
- f)definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non discriminatori, ivi comprese le capacita' tecniche ed economiche e le modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi.
Testo vigente dal 10 febbraio 1996
