titolo I — DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
- Art. 1 — (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
- Art. 2 — (Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario)
- Art. 3 — (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)
- Art. 4 — (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)
- Art. 5 — (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)
- Art. 6 — (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE)
- Art. 7 — (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
- Art. 8 — (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)