(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

Testo vigente dal 12 febbraio 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/2001

    Questione infondata
    10 aprile 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 117 e 118 Cost. Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'attuazione delle direttive comunitarie tramite regolamenti ministeriali e atti amministrativi di cui è questione nella disposizione impugnata, costituisce applicazione della disciplina contenuta nella legge n. 183 del 1987, e non è di per sé illegittima dal momento che non preclude comunque l'esercizio, anche successivo, da parte delle regioni e delle province autonome degli ordinari poteri che loro spettano nell'attuazione del diritto comunitario. Inoltre la prevista facoltà di formulare proposte all'autorità governativa costituisce il riconoscimento di una possibilità di partecipazione data alle regioni e province autonome all'esercizio di poteri che - nei limiti consentiti - spettano allo Stato.

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 11 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-02-05;25~art4 · fonte su Normattiva