Art. 13 — Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega)
L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:
- 1)siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
- 2)siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
- 3)gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;
- b)prevedere la possibilita' di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.
Testo vigente dal 20 gennaio 2001
