Art. 14 — Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità
Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai principi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonche' dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.
Testo vigente dal 20 gennaio 2001
