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Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attivita' nel territorio dell'Unione europea".

Testo in vigore dal 20 gennaio 2001 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-12-29;422~art17 · fonte su Normattiva