capo I — DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
- Art. 1 — (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
- Art. 2 — (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
- Art. 3 — (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)
- Art. 4 — Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso
- Art. 5 — Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
- Art. 6 — (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)