Art. 9 — Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita', sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;
- b)definire le procedure da adottare per la valutazione della conformita' delle apparecchiature;
- c)definire le modalita' per la designazione degli organismi notificati;
- d)disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;
- e)vigilare affinche' l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;
- f)tutelare i dati relativi alla vita privata;
- g)promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;
- h)specificare che le attivita' inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.
Testo vigente dal 20 gennaio 2001
