Art. 38 — Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo)
Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "4. La zona di operativita' al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio nazionale". Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 26 marzo 2002
