Art. 2 — Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari
Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: "nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale";
- b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
Testo vigente dal 17 aprile 2001
