Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002

Art. 24 — Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada

All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare". Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 7 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-03;14~art24 · fonte su Normattiva