Art. 27 — Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319
All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;".
Testo vigente dal 7 febbraio 2003
