Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore

Art. 4Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attivita' di interesse generale afferenti allo svolgimento di attivita' sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 »;
  • b)all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, e' efficace anche ai fini dell'acquisto della personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;
  • c)all'articolo 13:
  • 1)al comma 2, dopo le parole: «enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «privi di personalita' giuridica» e le parole: «inferiori a 220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 300.000»;
  • 2)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa puo' indicare le entrate e le uscite in forma aggregata»;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformita' ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia»;
  • 4)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3»;
  • d)all'articolo 24, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purche' sia possibile verificare l'identita' dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parita' di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza»;
  • e)all'articolo 30, comma 2:
  • 1)alla lettera a), le parole: «110.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
  • 2)alla lettera b), le parole: «220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro»;
  • 3)alla lettera c), le parole: «5 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «7 unita'»;
  • f)all'articolo 31, comma 1:
  • 1)alla lettera a), le parole: «1.100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;
  • 2)alla lettera b), le parole: «2.200.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»;
  • 3)alla lettera c), le parole: «12 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «20 unita'»;
  • g)all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «venti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attivita' di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati»;
  • h)all'articolo 41, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa e' cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice»;
  • i)all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «eventualmente aderisca» sono inserite le seguenti: «, o da un suo delegato,»;
  • l)all'articolo 48:
  • 1)al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione»;
  • 2)al comma 4, dopo le parole: «assegnando un termine» sono inserite le seguenti: «non inferiore a trenta giorni e»;
  • m)all'articolo 87, comma 3:
  • 1)le parole: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;
  • 2)le parole: «il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13»;
  • n)all'articolo 89, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o piu' attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificita' della composizione della loro base associativa e delle finalita' di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalita' di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attivita' diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalita' delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa»;
  • o)all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonche' alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalita' non commerciali, di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalita' di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attivita'. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attivita' di interesse generale, l'assenza della finalita' di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalita' analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Testo vigente dal 19 luglio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-07-04;104~art4 · fonte su Normattiva