Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005

Art. 15 — (Attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004)

In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita' applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti comunque:

  • a)l'ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali e' stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
  • b)l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Testo vigente dal 8 febbraio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-01-25;29~art15 · fonte su Normattiva