Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008

Art. 35 — Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825

All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta". Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, e' abrogato. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non e' ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88~art35 · fonte su Normattiva