Art. 4 — Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi
All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni». Al fine di garantire la trasparenza e la celerita' dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attivita' agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione piu' avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.
Testo vigente dal 10 agosto 2016
