Art. 41 — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/ 123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
- a)garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonche' assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;
- b)promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualita' dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;
- c)prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;
- d)definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;
- e)semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attivita' di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresi' la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attivita' rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
- f)garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attivita' di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalita' e parita' di trattamento;
- g)garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attivita' di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita';
- h)prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attivita' di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;
- i)ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attivita' e per il suo esercizio;
- l)prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalita' necessarie per l'accesso all'attivita' di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto gia' previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;
- m)prevedere che le procedure e le formalita' per l'accesso e l'esercizio delle atti-vita' di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
- n)realizzare l'interoperabilita' dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;
- o)prevedere forme di collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al piu' presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni puo' riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorita'competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilita' professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;
- p)prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della liberta' di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformita' all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
- q)prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della liberta' di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
- 1)la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
- 2)la semplificazione amministrativa;
- 3)la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attivita' di servizi e per il suo esercizio;
- 4)l'effettivita' dei diritti dei destinatari di servizi;
- r)prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri:
- 1)salvaguardia dell'unitarieta' dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicita' dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;
- 2)semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneita', chiarezza e trasparenza delle procedure;
- 3)agevole accessibilita' per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attivita' di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;
- 4)adozione di adeguate forme di pubblicita', di informazione e di conoscibilita' degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
- s)garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti piu' favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonche' eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;
- t)prevedere idonee modalita' al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonche' eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonche' ai principi e criteri di cui al comma 1. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 14 luglio 2009
