I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalita' giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato "Registro", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per "autorita' regionali" e "autorita' locali" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti localidi cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, sono approvati all'unanimita' dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullita'. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonche' le modalita' di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalita' specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

  • a)il ruolo di Autorita' di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", nonche' la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;
  • b)la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purche' tali operazioni siano coerenti con le priorita' elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere piu' efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benef?'ci per i territori nazionali. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT puo' essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purche' coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonche' nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

Testo vigente dal 14 luglio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88~art46 · fonte su Normattiva