Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008

Art. 51 — Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge

Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

  • a)prevedere che:
  • 1)per "autorita' competente incaricata dell'applicazione della legge" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a), della decisione quadro;
  • 2)per "indagine penale" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro;
  • 3)per "operazione di intelligence criminale" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
  • 4)per "informazione e/o intelligence" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
  • 5)per "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo" debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione, nonche', ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identita' relativo ai dati personali;
  • b)prevedere modalita' procedurali affinche' le informazioni possano essere comunicate alle autorita' competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;
  • c)prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l' intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonche' le finalita' cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonche' il nesso tra le finalita' e la persona oggetto delle informazioni e dell' intelligence;
  • d)prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;
  • e)prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • f)prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalita' procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;
  • g)prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorita' competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;
  • h)prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l' intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale la trasmissione delle stesse da parte dell'autorita' nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente;
  • i)prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorita' nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorita' competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 14 luglio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88~art51 · fonte su Normattiva