Art. 50 — Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche' delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
- a)prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
- b)prevedere che l'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
- c)prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorita' giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro;
- d)prevedere che l'autorita' competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana procedente;
- e)prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorita' giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente, e assicurando in ogni caso modalita' di trasmissione degli atti che consentano all'autorita' giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita';
- f)prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorita' giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilita' di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente;
- g)prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
- h)prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorita' di un altro Stato membro, da parte dell'autorita' giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorita' giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione;
- i)prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorita' giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilita' nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
- l)prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorita' giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorita' giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilita';
- m)prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
- n)prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita' competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
- 1)l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
- 2)in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non puo' essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;
- 3)vi sono immunita' o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;
- 4)i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilita' risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);
- 5)la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;
- 6)la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato e' improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
- o)prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorita' giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorita' competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorita' centrale di cui alla lettera b);
- p)prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita' competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
- 1)quando il bene e' gia' oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anchenell'ambito di un procedimento di prevenzione;
- 2)quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
- 3)nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in piu' di uno Stato membro;
- 4)qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
- q)prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita' competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorita' dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
- r)prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale e' stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
- 1)sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
- 2)sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
- 3)sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalita' previste per i singoli beni sequestrati;
- 4)sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- 5)sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
- s)prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalita' di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresi' i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
- t)prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);
- u)prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
- v)prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;
- z)prevedere, in caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilita' del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 14 luglio 2009
