Art. 13 — Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08
Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;
- b)al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»;
- c)al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita' tecniche di utilizzo di rete da posta derivante».
Testo vigente dal 2 gennaio 2012
