[1]Disposizioni in materia di inammissibilita' delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17.

[2]1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: «il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;
  • b)dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le seguenti: «lo stesso».

Testo vigente dal 17 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238~art14 · fonte su Normattiva