[1]Disposizioni in materia di inammissibilita' delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17.
[2]1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: «il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;
- b)dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le seguenti: «lo stesso».
Testo vigente dal 17 gennaio 2022
