Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 2 gennaio 2012

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urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217~art24 · fonte su Normattiva