Art. 8 — Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche
Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' sostituito dal seguente: "Allorche' non e' ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilita' sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare".
Testo vigente dal 15 novembre 2003
