Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003

Art. 10 — Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari

Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

  • a)prevedere che la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
  • b)prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreche' non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
  • a)prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita' produttive, sulla base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
  • b)stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attivita' svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

Testo vigente dal 15 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;306~art10 · fonte su Normattiva