All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte". All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: "di quelle equine e".

Testo vigente dal 18 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526~art12 · fonte su Normattiva