Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

  • a)da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione;
  • b)da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione".

Testo vigente dal 18 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526~art13 · fonte su Normattiva