Art. 13 — Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128
Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
- a)da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione;
- b)da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione".
Testo vigente dal 18 gennaio 2000
