Art. 21 — Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici
All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di tale aggiornamento, e' necessario inviare al Ministero della sanita' una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e gia' comunicati al Ministero della sanita'".
Testo vigente dal 18 gennaio 2000
