Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999
Art. 23 — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;
- b)assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- c)definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- d)prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;
- e)prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;
- f)recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente;
- g)apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.
Testo vigente dal 18 gennaio 2000
