Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999

Art. 23 — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega

L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;
  • b)assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
  • c)definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
  • d)prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;
  • e)prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;
  • f)recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente;
  • g)apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.

Testo vigente dal 18 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526~art23 · fonte su Normattiva