Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi".

Testo vigente dal 18 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526~art29 · fonte su Normattiva