capo I — DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
- Art. 1 — Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
- Art. 2 — Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa
- Art. 3 — Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato
- Art. 4 — Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa
- Art. 5 — Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
- Art. 6 — Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie
- Art. 7 — Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86