Art. 7 — Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989. n. 86, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si da' altresi' conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis".
Testo vigente dal 18 gennaio 2000
